Art. 106
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 21 dic 1961
Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finchè, duri la incapacita giuridica.
Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di cinque anni, purchè per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa casualmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci
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Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli della presente legge.
Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.
Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di notorietà, senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento può essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità.
La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte.
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