Art. 104
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, di intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno due docenti universitari nella specialità relativa alle lesioni o infermità in esame, nonchè di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano.
Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennità graverà sul bilancio delle pensioni.
La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico.
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