Art. 109

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.
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