Art. 116

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza, del Presidente della Corte dei conti. Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non più di due primi referendari o referendari. I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un presidente di Sezione da lui delegato. Il personale di magistratura della Corte è aumentato, nel ruolo organico per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei consiglieri.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 116 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo