Art. 122

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali sia derivata una invalidità ascrivibile alle prime due categorie della annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte. Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati durante la guerra 1915-18, e i cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una, invalidità dovuta a qualsiasi fatto di guerra che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro famiglie, qualora l'invalidità o la morte si siano verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra.
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