Art. 122 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Art. 122

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali sia derivata una invalidità ascrivibile alle prime due categorie della annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte. Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati durante la guerra 1915-18, e i cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una, invalidità dovuta a qualsiasi fatto di guerra che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro famiglie, qualora l'invalidità o la morte si siano verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra.
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