Art. 112
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli , rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.
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