Art. 105

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente. Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all', esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell'interessato. La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale. La Commissione da inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta del Ministro per il tesoro.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 105 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo