Art. 100
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 30 mag 1967
Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.
Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'.
Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato può, tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.
Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato.
Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonchè ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.
In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.
Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennità di cui al precedente comma.
L' della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato
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