Art. 99

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 30 mag 1967
Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro. Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge. Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue funzioni. I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di. Università - a preferenza delle Facoltà di medicina - direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore. Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od equiparati. Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati nell'incarico quando abbiano superato il 750 anno di età. Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione .
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