Art. 121

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengono a mancare i primi concessionari. Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 121 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo