Art. 123
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza prevista dall' del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, nonchè alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno speciale temporaneo di cui all' del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108.
L'assegno speciale temporaneo di cui all' del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a lire 40.000 annue.
L'assegno speciale temporaneo di cui all' del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati, è elevato a lire 14.000 annue.
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