Art. 125
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 18 aprile 1950, n. 254, recante variazioni allo stato di previsione del l'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e per 5 miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 28 luglio 1950, n. 568, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data al By di Ollomont, addì 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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