Art. 120

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare la domanda entro il termine di cui all'articolo precedente.
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