Accordo›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 4 dic 1950
Le richieste previste all' e corrispondenti a diritti di
tiraggio stabiliti in favore di una Parte Contraente in una qualsiasi moneta, non possono essere fatte prima che le risorse esistenti concordate di tale Parte Contraente nella detta moneta, quali figurano nell'allegato C, siano esaurite.
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-13