AccordoTitolo II

Art. 13

In vigore dal 4 dic 1950
Le richieste previste all' e corrispondenti a diritti di tiraggio stabiliti in favore di una Parte Contraente in una qualsiasi moneta, non possono essere fatte prima che le risorse esistenti concordate di tale Parte Contraente nella detta moneta, quali figurano nell'allegato C, siano esaurite.
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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949. — Testo vigente | Portale Normativo