AccordoTitolo III

Art. 18

In vigore dal 4 dic 1950
a) "Compensazione di prima categoria" significa una parte e che produce, per una Parte Contraente, tutti dei risultati seguenti: 1) Una riduzione di uno o più dei suoi saldi debitori in contropartita di una riduzione equivalente di uno o più dei suoi saldi creditori, oppure 2) La compensazione, mediante l'utilizzo d'importi corrispondenti ai diritti di tiraggio stabiliti in suo favore di tutto o parte del suo deficit del mese nei confronti della Parte Contraente che ha stabilito i diritti di tiraggio o, nel caso di importi utilizzabili in applicazione dell' a) 2, la compensazione di tutto o parte dei deficit non coperto di uno o più mesi precedenti nei confronti di tale Parte Contraente, restando inteso che gli importi corrispondenti ai diritti di tiraggio nella misura in cui non vengono impiegati a compensare i deficit in virtù del comma 2 del presente paragrafo, sono considerati ai fui del comma 1 come se si trattasse di saldi creditori. b) "Compensazione di seconda categoria" significa ogni operazione diversa da quelle indicate al paragrafo a) del presente articolo, che ha per risultato l'aumento di un saldo o l'accensione di un nuovo saldo in rapporto alla posizione quale si presentava prima dell'operazione.
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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949. — Testo vigente | Portale Normativo