AccordoTitolo III

Art. 23

In vigore dal 4 dic 1950
a) Il presente Accordo sarà ratificato. b) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione che notificherà ciascun deposito a tutti i firmatari. c) Il presente Accordo entrerà in vigore appena depositati gli strumenti di ratifica da parte di tutti i firmatari.
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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-23

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