Accordo›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 4 dic 1950
a) Il presente Accordo sarà ratificato.
b) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Segretario generale dell'Organizzazione che notificherà ciascun deposito a tutti i firmatari.
c) Il presente Accordo entrerà in vigore appena depositati gli
strumenti di ratifica da parte di tutti i firmatari.
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-23