Accordo›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 4 dic 1950
a) Il compito di sorvegliare l'applicazione del presente Accordo
incombe all'Organizzazione.
b) Se sorge una questione Circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo essa può essere portata da qualsiasi Parte Contraente dinanzi al Consiglio che ha potere per decidere al riguardo.
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-22