Accordo›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 4 dic 1950
a) Si ritiene che i diritti di tiraggio saranno normalmente
utilizzati come stabilito all' del presente Accordo. Si dovrà tener conto di ciò nel procedere alle revisioni previste ai paragrafi b), c), d) del presente articolo.
b) Si procederà, su richiesta di una Parte Contraente, alla
revisione degli importi e della, ripartizione dei diritti di tiraggio solo in circostanze risultanti:
1) dal caso di forza maggiore o di catastrofe;
2) dal caso in cui un debitore eccepisca e convinca il Consiglio che gli è stato impossibile utilizzare tutto o parte dei diritti di tiraggio a lui concessi sebbene egli abbia fatto ogni ragionevole sforzo per riuscirvi;
3) dal caso in cui un creditore eccepisca e convinca il Consiglio
che tutto o parte dei diritti di tiraggio da esso stabiliti in favore di un debitore non sono più necessari a quest'ultimo per i fini ai quali essi furono stabiliti.
c) Il Consiglio creerà gli organismi adatti ad occuparsi dei casi che potessero sorgere in virtù del presente articolo.
d) Il Consiglio deciderà sulle raccomandazioni da presentare
all'Amministrazione della cooperazione economica degli Stati Uniti per la revisione degli importi e/o della ripartizione dei diritti di tiraggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-17