AccordoTitolo II

Art. 12

In vigore dal 4 dic 1950
Gli importi in moneta, corrispondenti a diritti di traenza devono essere messi a disposizione dell'Agente appena egli ne faccia richiesta, tuttavia una Parte Contraente non può essere obbligata a mettere somme in moneta a disposizione dell'Agente prima che le siano assegnati in modo fermo importi equivalenti di aiuto condizionale.
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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-12

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