AccordoTitolo II

Art. 9

In vigore dal 4 dic 1950
a) Ciascuna Parte Contraente, la cui bilancia dei pagamenti correnti per l'anno avente termine il 30 giugno 1949, si ritenga ai fui del presente Accordo, creditrice nei confronti di un'altra Parte Contraente, tenuto conto delle risorse esistenti concordate di tale altra Parte Contraente, stabilisce diritti di tiraggio in favore di quest'ultima. b) Gli importi dei diritti di tiraggio stabiliti da ciascun creditore in favore di ciascun debitore, equivalenti al valore in dollari degli Stati Uniti dei beni e servizi da fornirsi al creditore dall'Amministrazione della Cooperazione economica degli Stati Uniti ai fini del presente Accordo (denominati appresso aiuto condizionale), sono indicati nell'allegato C che fa parte integrante dei presente Accordo. c) Nessun debitore è tenuto a rimborsare a un creditore una qualsiasi somma corrispondente a diritti di tiraggio stabiliti in suo favore dal creditore, se tale creditore ha ricevuto dall'Amministrazione della Cooperazione economica degli Stati Uniti un importo equivalente di aiuto condizionale al quale non sia collegato alcun obbligo di rimborso. d) Nei rapporti di due qualsiasi tra le Parti Contraenti, i termini "creditore" e "debitore" designano, ai fini del presente titolo, quelle che appaiono come creditrici e debitrici l'una rispetto all'altra nella tabella III dell'allegato C.
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