Accordo›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 4 dic 1950
I diritti di tiraggio sono resi disponibili e utilizzati solo in
conformità delle disposizioni del presente Accordo. Gli importi da rendere disponibili e da utilizzare sono calcolati in base alle disposizioni dell'allegato B.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-10