Accordo›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 4 dic 1950
Nelle compensazioni relative ai nove mesi aventi termine il 31
marzo 1949, non sarà reso disponibile, nè utilizzato più del 75% sull'importo dei diritti di tiraggio stabiliti da una Parte Contraente a favore di una altra Parte Contraente e figuranti nell'allegato C. In casi, particolari, tale percentuale potrà essere aumentata per decisione dell'Organizzazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-15