AccordoTitolo II

Art. 16

In vigore dal 4 dic 1950
a) Se una Parte Contraente, sia in virtù di un accordo di pagamento sia perché non disponga di un saldo creditore nella moneta di un'altra Parte Contraente, ha fatto a quest'ultima un pagamento in oro o divise esigibili a decorrere dal 1 ottobre 1948 per il fatto che all'epoca del pagamento i diritti di tiraggio stabiliti a suo favore da quest'altra Parte Contraente non possono essere utilizzati dall'Agente a causa delle disposizioni fissate negli , l'Agente su richiesta della Parte Contraente che ha effettuato il pagamento, provvederà a consentire l'imputazione di tali diritti di tiraggio per il riscatto di tutta o parte delle somme in oro o divise pagate in tali condizioni purchè le disposizioni degli non costituiscano più ostacolo all'utilizzo dei diritti di tiraggio. b) La domanda e le misure previste al paragrafo a) del presente articolo saranno effettuate ed applicate nel corso delle compensazioni relative al mese durante il quale le disposizioni degli, o 15, secondo il caso, cesseranno di porre ostacolo all'utilizzo dei diritti di tiraggio. c) L'importo che l'Agente può utilizzare in un dato mese in applicazione del presente articolo si aggiunge agli importi che egli può utilizzare in tale mese in applicazione dell'.
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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-16

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