AccordoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 4 dic 1950
Nelle compensazioni previste dal presente Accordo, l'Agente deve utilizzare gli importi in monete resi disponibili in virtù del presente titolo, seconde le disposizioni seguenti: a) 1. - L'Agente è abilitato a utilizzare, in un dato mese, un importo di una delle monete al massimo uguale alla totalità di ciascun deficit, per il mese considerato, tra ciascun debitore e ciascun creditore, nella misura in cui il residuo delle risorse esistenti concordate del debitore nella moneta considerata non sia sufficiente a coprire tale deficit. 2. - Se, nel corso di un dato mese, un importo di tale moneta non sia reso disponibile per l'applicazione dell', tutto o parte di tale importo, quando esso diventi disponibile, può essere utilizzato dall'Agente nel corso di un mese successivo in aggiunta all'ammontare che egli può utilizzare per il comma primo del presente paragrafo. b) L'Agente può, a richiesta di un debitore, utilizzare tutto o parte degli importi di una determinata, moneta, in più di quelli utilizzabili, in virtù del paragrafo a) del presente articolo così come li ha notificati il debitore purchè: 1) la Parte Contraente, il cui deficit mensile rispetto alla Parte Contraente avente stabilito il diritto di tiraggio a favore del debitore dovrà essere ridotto mediante l'impiego di tale importo, non abbia saldo creditore nei confronti della Parte Contraente avente stabilito il diritto di tiraggio, oppure: 2) il consenso della, Parte Contraente avente stabilito il diritto di tiraggio sia stato ottenuto anticipatamente. c) Se, nel corso di un dato mese, l'importo globale di una determinata moneta che l'Agente è abilitato a utilizzare secondo il paragrafo a) del presente articolo supera l'importo di tale moneta disponibile ai termini del presente titolo, l'Agente ripartisce, in linea di massima detta moneta tra quelle Parti Contraenti che nel corso del mese siano in deficit per tale moneta, proporzionalmente ai loro deficit; tuttavia può procedere ad aggiustamenti moderati in tale ripartizione proporzionale badando al fatto che è auspicabile evitare per quanto possibile sia l'interruzione degli scambi e pagamenti sia i regolamenti in oro o divise.
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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949. — Testo vigente | Portale Normativo