Accordo›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 4 dic 1950
Se una Parte Contraente, nel comunicare un'informazione all'Agente ai fui del presente accordo, gli notifica che desidera veder considerata tale informazione come riservata, non avendola essa resa pubblica, l'Agente deve tenere debito conto di tale notifica ogni qualvolta egli faccia uso dell'informazione in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-19