Accordo›Titolo III
Art. 24
In vigore dal 4 dic 1950
a) I diritti di tiraggio non utilizzati prima che scada il presente
Accordo non saranno annullati. Resteranno a disposizione delle Parti Contraenti a favore delle quali furono stabiliti, a condizioni che non potranno essere meno favorevoli di quelle di cui beneficiavano all'inizio.
b) Il metodo esatto d'impiego per i diritti di tiraggio non
utilizzati nel periodo susseguente alla scadenza dell'Accordo, formerà oggetto di discussioni da parte dell'Organizzazione al momento opportuno.
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-24