AccordoTitolo III

Art. 21

In vigore dal 4 dic 1950
. Se un accordo speciale è concluso tra una Parte Contraente e l'Amministrazione della cooperazione economica degli Stati Uniti, concernente il prestito in dollari degli Stati Uniti a detta Parte Contraente ai fini del presente Accordo, il titolo II del presente Accordo si applicherà a detta Parte Contraente alle condizioni, concernente la sua applicazione ai fini del presente Accordo, che potranno essere proposte da detta Parte Contraente d'intesa con l'Amministrazione della cooperazione economica degli Stati Uniti ed approvate dal Consiglio. Appena approvate dal Consiglio, tali condizioni saranno comunicate dall'Agente a cura del Segretario generale.
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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949. — Testo vigente | Portale Normativo