Accordo›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 4 dic 1950
a) Con riserva delle disposizioni contenute nel paragrafo b) del
presente articolo, i diritti di tiraggio sono resi disponibili nella moneta della Parte Contraente che li rende disponibili o, quando una altra moneta sia normalmente utilizzata per i pagamenti tra la detta Parte Contraente ed un'altra Parte Contraente, in quest'altra moneta.
Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà all'Agente, entro il 31 ottobre 1948, le monete nelle quali essa renderà disponibili i diritti di tiraggio in base al presente paragrafo.
b) Due Parti Contraenti possono convenire, entro il 31 ottobre
1948, che i diritti di tiraggio stabiliti dall'una a favore dell'altra saranno resi disponibili in una moneta diversa di quella in cui avrebbero dovuto esserlo secondo il paragrafo a) del presente articolo. Le due Parti Contraenti invieranno all'Agente, entro il 31 ottobre 1948, una relazione su ogni accordo di tale natura.
c) L'accordo concluso tra due Parti Contraenti ai sensi del
paragrafo b) del presente articolo, non può impedire ad esse di concludere successivamente un altro accordo per cui i diritti di tiraggio stabiliti dall'una a favore dell'altra siano resi disponibili, sia nella moneta di una di esse, sia nella moneta che, all'epoca dell'ulteriore accordo, fosse normalmente utilizzata per i reciproci pagamenti. Appena concluso ogni ulteriore accordo di tale natura, le due Parti Contraenti invieranno all'Agente una relazione sull'argomento.
Storico versioni
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