AccordoTitolo I

Art. 8

In vigore dal 4 dic 1950
a) Ciascuna Parte Contraente deve trasmettere all'Agente: 1. Tutte le informazioni necessarie per permettere all'Agente di conoscere esattamente la natura e l'esecuzione dei suoi accordi di pagamenti con altre Parti Contraenti; 2. Una situazione mensile dei saldi del o dei conti speciali che sono disponibili per le compensazioni come dei saldi che la Parte Contraente desidera escludere in conformità dell'; 3. Un rapporto mensile nel quale sia indicato un tasso di cambio unico, convenuto con ciascuna delle altre Parti Contraenti, che la Parte Contraente, da cui è redatto il rapporto è disposta ad adottare per le compensazioni; 4. Una situazione mensile dei regolamenti in oro o in divise effettuati durante il mese dalla Parte Contraente alle altre Parti Contraenti; 5. Ogni informazione che permetta all'Agente di determinare le somme in divise da utilizzare in base al titolo II del presente Accordo; 6. Ogni altra informazione che la Parte Contraente ritiene utile all'Agente per l'adempimento del suo compito. b) Qualora si tratti di Parti Contraenti le cui parità di cambio non siano omogenee i saldi e tassi di cambio notificati secondo i comma 2 e 3 del paragrafo a) del presente articolo, saranno determinati in base alle disposizioni dell'allegato B che fa parte integrante del presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949. — Testo vigente | Portale Normativo