Accordo›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 4 dic 1950
a) Ciascuna Parte Contraente deve trasmettere all'Agente:
1. Tutte le informazioni necessarie per permettere all'Agente di conoscere esattamente la natura e l'esecuzione dei suoi accordi di pagamenti con altre Parti Contraenti;
2. Una situazione mensile dei saldi del o dei conti speciali che sono disponibili per le compensazioni come dei saldi che la Parte Contraente desidera escludere in conformità dell';
3. Un rapporto mensile nel quale sia indicato un tasso di cambio unico, convenuto con ciascuna delle altre Parti Contraenti, che la Parte Contraente, da cui è redatto il rapporto è disposta ad adottare per le compensazioni;
4. Una situazione mensile dei regolamenti in oro o in divise
effettuati durante il mese dalla Parte Contraente alle altre Parti Contraenti;
5. Ogni informazione che permetta all'Agente di determinare le
somme in divise da utilizzare in base al titolo II del presente Accordo;
6. Ogni altra informazione che la Parte Contraente ritiene utile all'Agente per l'adempimento del suo compito.
b) Qualora si tratti di Parti Contraenti le cui parità di cambio non siano omogenee i saldi e tassi di cambio notificati secondo i comma 2 e 3 del paragrafo a) del presente articolo, saranno determinati in base alle disposizioni dell'allegato B che fa parte integrante del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-8