Accordo›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 4 dic 1950
a) Le compensazioni di prima categoria sono eseguite senza il
previo accordo delle Parti Contraenti.
b) Le compensazioni di seconda categoria sono subordinate al previo
accordo delle Parti Contraenti direttamente interessate a ciascuna compensazione di seconda categoria.
c) Le Parti Contraenti, pur non impegnandosi ad accettare le
compensazioni di seconda categoria, intendono cooperare pienamente per facilitare la realizzazione di ogni ragionevole proposta presentata dall'Agente, tenuto conto di tutte le circostanze relative a tali compensazioni.
d) Nello stabilire le compensazioni di seconda categoria, l'Agente si sforzerà di facilitare le compensazioni atte a rendere maggiormente agevoli le relazioni più critiche tra debitore e creditore, tenendo presente che è bene evitare per quanto possibile i regolamenti in oro o divise tra le Parti Contraenti nonché le interruzioni negli scambi o pagamenti.
e) Nulla nel presente articolo si oppone a che una Parte Contraente
informi l'Agente che essa è disposta ad accettare, senza il suo previo accordo, tutte o parte delle compensazioni di seconda categoria che potrebbero essere stabilite dall'Agente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-4