Accordo›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 4 dic 1950
TRADUZIONE
Accordo per i pagamenti e le compensazioni fra i Paesi europei
I Governi dell'Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia,
Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Turchia, i Comandanti in capo delle Zone d'occupazione in Germania, della Francia, Regno Unito e Stati Uniti d'America, ed il Comandante della zona anglo-americana del Territorio libero di Trieste;
Desiderando avviarsi verso una maggiore libertà dei pagamenti
intraeuropei così come previsto all' della Convenzione di Cooperazione Economica Europea, firmata a Parigi, il 16 aprile 1948;
Desiderando adottare senza ritardo un piano di compensazione
limitata, applicabile finché sia possibile prendere nuove disposizioni allo scopo di stabilire tra di essi un sistema di pagamenti interamente multilaterale;
Considerando la Decisione del Consiglio della Organizzazione
Europea di Cooperazione Economica (denominato in appresso il Consiglio) in data 16 ottobre 1948 di approvare il testo del presente accordo; e l'adozione, il 16 ottobre 1948, della Decisione di raccomandare una ripartizione dell'Aiuto Americano;
Considerando la Decisione del Consiglio del 16 ottobre 1948
relativa ai principi di politica commerciale;
Hanno convenuto quanto segue:
a) Le Parti Contraenti effettueranno compensazioni monetarie alle condizioni previste dal presente Accordo.
Tali compensazioni sono di prima e di seconda categoria ai sensi
dell'. Esse hanno per scopo di facilitare tutte le operazioni che le Parti Contraenti potranno in ogni momento autorizzare secondo le loro rispettive politiche di trasferimento di divise e le disposizioni dei loro accordi di pagamenti.
b) Con riserva delle disposizioni dell', i saldi disponibili per le compensazioni sono i saldi dei conti tenuti da una banca centrale al nome di altre banche centrali. Le banche centrali, ai sensi del presente Accordo, sono le banche centrali o le altre autorità monetarie designate dalle Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-1