AccordoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 4 dic 1950
a) Le compensazioni previste dal presente Accordo sono effettuate ogni mese ed in conformità delle direttive date all'Agente dall'Organizzazione. b) Mensilmente l'Agente sottopone all'organizzazione i rapporti sulle compensazioni eseguite durante il mese.
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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-3

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