AccordoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 4 dic 1950
La Banca dei Regolamenti Internazionali (denominata appresso l'Agente), operando in virtù dell'accordo concluso tra essa e l'Organizzazione Europea di Cooperazione economica (denominata appresso l'Organizzazione) in applicazione della Decisione del Consiglio in data 10 settembre 1948, è l'Agente incaricato della compensazione ai fini del presente Accordo.
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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949. — Testo vigente | Portale Normativo