Accordo›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 4 dic 1950
La Banca dei Regolamenti Internazionali (denominata appresso
l'Agente), operando in virtù dell'accordo concluso tra essa e l'Organizzazione Europea di Cooperazione economica (denominata appresso l'Organizzazione) in applicazione della Decisione del Consiglio in data 10 settembre 1948, è l'Agente incaricato della compensazione ai fini del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-2