Accordo›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 4 dic 1950
a) Ogni volta che un regolamento in oro od in divise diventa
esigibile nel corso di un dato mese in base ad accordo di pagamenti concluso tra due Parti Contraenti anteriormente alla firma del presente Accordo, tale regolamento è differito finché le compensazioni relative a tale mese non siano state effettuate.
b) Ogni regolamento in oro od in divise, che rimanga dovuto dopo le
compensazioni relative al mese considerato, deve essere allora effettuato immediatamente.
Ogni regolamento di tale natura deve essere segnalato dal debitore all'Agente ed all'Organizzazione.
c) Nessuna disposizione del presente articolo si oppone a che una Parte Contraente che è creditrice adotti misure differenti d'intesa con un'altra Parte Contraente se, a seguito dell'applicazione del presente articolo, sia superato in modo continuo un margine di credito consentito dalla prima alla seconda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-7