Accordo›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 4 dic 1950
a) Nel calcolo dei saldi disponibili per le compensazioni di un
dato mese, l'Agente, può, a domanda di una delle Parti Contraenti, escludere certe categorie, di saldi posseduti da detta Parte Contraente. Le categorie di saldi suscettibili di essere escluse, nonché la procedura da seguire per domandare la loro esclusione, sono stabilite nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo.
b) Nessun saldo escluso dalle compensazioni relative a un dato mese
in conformità del paragrafo a) del presente articolo deve essere compreso, dalla Parte Contraente che ha richiesto tale esclusione, nei calcoli concernenti i regolamenti in oro o in divise che sarebbero esigibili dalla detta Parte Contraente in virtù di un accordo di pagamenti concluso anteriormente alla firma del presente Accordo o che potrebbero intervenire immediatamente dopo le compensazioni relative al mese considerato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-5