Art. 13
AccordoTitolo II

Art. 13

13 / 26
In vigore dal 4 dic 1950
Le richieste previste all' e corrispondenti a diritti di tiraggio stabiliti in favore di una Parte Contraente in una qualsiasi moneta, non possono essere fatte prima che le risorse esistenti concordate di tale Parte Contraente nella detta moneta, quali figurano nell'allegato C, siano esaurite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-13