Art. 43

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 10 apr 1969
L'esecuzione del decreto di condanna è promossa dall'intendente di finanza. In caso di insolvibilità del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli , la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore è eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza. Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna.
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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 43 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo