Art. 43
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4
In vigore dal 10 apr 1969
L'esecuzione del decreto di condanna è promossa dall'intendente di finanza.
In caso di insolvibilità del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli , la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore è eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza.
Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna.
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