Art. 50
In vigore dal 10 apr 1969
Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:
1° se la domanda di oblazione è presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;
2° se la domanda è presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza dà partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;
3° se non è stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna.
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Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell' rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltrechè del rimborso delle spese.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell', comma 1 "nelle parti in cui si prevedono la competenza dell'Intendente a pronunziare decreto di condanna e le ipotesi della opposizione o della mancata opposizione, fermo restando l'obbligo dell'Intendente di dare partecipazione al Procuratore della Repubblica del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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