Art. 50
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4
In vigore dal 10 apr 1969
Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:
1° se la domanda di oblazione è presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;
2° se la domanda è presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza dà partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;
3° se non è stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna.
Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell'art. 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltrechè del rimborso delle spese.
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