Art. 54

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 29 gen 1929
Quando del pagamento dell'ammenda siano civilmente responsabili le persone o gli enti indicati negli , si osservano le seguenti disposizioni: 1° la domanda di oblazione può essere presentata dalle dette persone o enti, anche nel silenzio e contro la volontà dell'imputato; 2° quando la domanda sia presentata dall'imputato devono essere notificati di ufficio alle dette persone o enti sia la domanda, sia il precetto di pagamento; 3° quando la domanda sia presentata dalle persone o dagli enti civilmente responsabili devono essere notificati di ufficio all'imputato sia la domanda stessa, sia il precetto di pagamento. Nel caso indicato nel n. 2, la omissione della notificazione esonera le persone e gli enti ivi indicati dalla responsabilità per il pagamento della somma corrispondente all'ammontare dell'ammenda.
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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 54 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo