Art. 48

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 10 apr 1969
L'autorità competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge. Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione può essere stabilita anche in misura inferiore al minimo. Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della sopratassa, del tributo, oltrechè delle spese del procedimento innanzi all'intendente di finanza e innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, estingue il reato.
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