Art. 48

In vigore dal 10 apr 1969
L'autorità competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge. Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione può essere stabilita anche in misura inferiore al minimo. Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della sopratassa, del tributo, oltrechè delle spese del procedimento innanzi all'intendente di finanza e innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, estingue il reato. 3 -------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del "terzo comma dell' limitatamente alle parole "innanzi all'Intendente di finanza"".
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