Art. 45

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 10 apr 1969
La giurisdizione attribuita dalla presente legge all'intendente di finanza può essere esercitata anche da un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, che sia stato delegato con decreto dell'intendente. La delegazione può essere concessa anche per singole categorie di tributi.
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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 45 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo