Art. 45

Art. 45

45 / 63
In vigore dal 10 apr 1969
La giurisdizione attribuita dalla presente legge all'intendente di finanza può essere esercitata anche da un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, che sia stato delegato con decreto dell'intendente. La delegazione può essere concessa anche per singole categorie di tributi. 3 -------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-45