Art. 41
In vigore dal 10 apr 1969
L'ufficio finanziario, che abbia ricevuto la dichiarazione di opposizione, la trasmette immediatamente all'intendente di finanza che ha emesso il decreto.
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Questi, entro dieci giorni dal ricevimento o dalla presentazione al proprio ufficio della dichiarazione di opposizione, trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale competente.
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L'intendente di finanza può chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione.
Il rappresentante dell'Amministrazione non presta giuramento.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell', commi 1 e 2.
Storico versioni
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