Art. 35

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 29 gen 1929
Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.
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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 35 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo