Art. 34

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 29 gen 1929
Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 34 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo