Art. 33

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 29 gen 1929
Oltre a quanto è stabilito dal Codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, è data facoltà agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato. Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.
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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 33 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo