Art. 31
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4
In vigore dal 1 set 1995
1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli 'ispettorì e 'sovrintendentì del Corpo della guardia di finanza
2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo 'appuntati e finanzierì della Guardia di finanza
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