Art. 31

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 1 set 1995
1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli 'ispettorì e 'sovrintendentì del Corpo della guardia di finanza 2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo 'appuntati e finanzierì della Guardia di finanza
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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 31 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo