Art. 36

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 10 apr 1969
Per i reati di sua competenza l'intendente di finanza pronuncia la condanna con decreto motivato. Nei casi preveduti negli dichiara altresì la responsabilità delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda. Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano all'intendente di finanza i poteri che il Codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore può infliggere.
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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 36 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo