Art. 36
In vigore dal 10 apr 1969
Per i reati di sua competenza l'intendente di finanza pronuncia la condanna con decreto motivato. Nei casi preveduti negli dichiara altresì la responsabilità delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda.
Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano all'intendente di finanza i poteri che il Codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore può infliggere.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-36