Art. 9

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 29 gen 1929
Per le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono contravvenzione, commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma, pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, purchè la violazione riguardi disposizioni che la detta persona era tenuta a fare osservare. Le leggi concernenti i singoli tributi determinano quali siano le disposizioni, in esse stabilite, che la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta a fare osservare alla persona sottoposta. Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si procede contro il condannato alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, secondo le norme del Codice penale.
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